Art. 5. Autorizzazione alla produzione ed alla vendita 1. L'autorizzazione alla produzione ed alla vendita dei prodotti di cui alla presente legge, in deroga ai sensi delle direttive n. 92/46/CEE e n. 92/47/CEE, recepite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, deve essere richiesta dagli interessati all'autorita' sanitaria locale competente per territorio. 2. L'autorita' sanitaria locale, verifica, ricorrendo ai servizi veterinari d'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, il possesso dei requisiti di cui all'Art. 4, ed autorizza la struttura alla produzione e vendita del prodotto tradizionale. 3. I predetti servizi veterinari inseriscono l'azienda in un apposito elenco che dovra' essere aggiornato e trasmesso semestralmente al servizio veterinario della Regione.