Art. 5.
           Autorizzazione alla produzione ed alla vendita
    1.  L'autorizzazione alla produzione ed alla vendita dei prodotti
di  cui  alla  presente  legge, in deroga ai sensi delle direttive n.
92/46/CEE  e  n. 92/47/CEE, recepite dal decreto del Presidente della
Repubblica  n.  54/1997,  deve  essere  richiesta  dagli  interessati
all'autorita' sanitaria locale competente per territorio.
    2.  L'autorita' sanitaria locale, verifica, ricorrendo ai servizi
veterinari d'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'Art.  4,  ed  autorizza la
struttura alla produzione e vendita del prodotto tradizionale.
    3.  I  predetti  servizi  veterinari  inseriscono l'azienda in un
apposito   elenco   che   dovra'   essere   aggiornato   e  trasmesso
semestralmente al servizio veterinario della Regione.