(Pubblicata  nel  suppl. ord. n. 7 Bollettino ufficiale della Regione
                  Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                 IL PRESDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Ufficio  del  garante  delle  persone sottoposte a misure restrittive
                      della liberta' personale

    1.  E'  istituito,  presso  il consiglio regionale, l'ufficio del
garante  delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta'
personale,  di  seguito  denominato  ufficio  del garante, al fine di
contribuire  a  garantire,  in  conformita'  ai  principi di cui agli
articoli  2,  3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di
competenza regionale, i diritti di tali persone.
    2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti
negli  istituti  penitenziari,  negli  istituti  penali  per  minori,
nonche'  nei  centri  di  prima accoglienza, nei centri di assistenza
temporanea  per  stranieri  e  nelle  strutture  sanitarie  in quanto
sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
    3.   L'ufficio  del  garante  opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione.