(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale 1. E' istituito, presso il consiglio regionale, l'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, di seguito denominato ufficio del garante, al fine di contribuire a garantire, in conformita' ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. 2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonche' nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio. 3. L'ufficio del garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.