Art. 2.
               Costituzione, incompatibilita' e revoca

    1.  L'ufficio  del  garante  e'  organo  collegiale  composto dal
presidente  e  da  altri  due  membri, eletti dal consiglio regionale
a maggioranza assoluta con voto limitato. Il presidente e' scelto tra
persone  che  abbiano  ricoperto  incarichi  istituzionali  di grande
responsabilita'  e  rilievo.  Gli  altri  due  membri sono scelti tra
magistrati,  professori universitari ordinari in materie giuridiche o
sociali e personalita' di alta e riconosciuta professionalita' che si
siano distinte in attivita' di impegno sociale.
    2. L'ufficio del garante e' costituito con decreto del Presidente
della Regione e dura in carica cinque anni. I membri dell'ufficio del
garante possono essere rieletti una sola volta.
    3.  La carica di membro dell'ufficio del garante e' incompatibile
con quella di:
      a) membro  del  Parlamento,  Ministro, consigliere ed assessore
regionale, provinciale e comunale;
      b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa'
a  partecipazione pubblica, nonche' amministratore di ente, impresa o
associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi
dalla Regione.
    4.  I  membri  dell'ufficio  del  garante non possono esercitare,
durante il mandato, altre attivita' di lavoro autonomo o subordinato.
Il  conferimento  della  carica  di membro dell'ufficio del garante a
personale  regionale  e  di  altri  enti  dipendenti dalla Regione ne
determina  il  collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto
al  mantenimento  del  posto  di lavoro. Il periodo di aspettativa e'
utile  al  fine  del  trattamento  di  quiescenza  e  di previdenza e
dell'anzianita' di servizio.
    5.  Qualora,  successivamente  alla  nomina,  venga accertata una
delle  cause di incompatibilita' di cui ai commi 3 e 4, il Presidente
del  consiglio  regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa
entro  quindici  giorni  e,  se  questi  non ottempera all'invito, lo
dichiara  decaduto  dalla  carica e ne da' immediata comunicazione al
consiglio regionale al fine della sostituzione.
    6.  Il  consiglio regionale, con le stesse modalita' previste per
l'elezione, puo' revocare i membri dell'ufficio del garante per gravi
o ripetute violazioni di legge.
    7.  I  membri  dell'ufficio  del  garante che subentrano a quelli
cessati  dal  mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla
scadenza dell'ufficio del garante.