Art. 2. Costituzione, incompatibilita' e revoca 1. L'ufficio del garante e' organo collegiale composto dal presidente e da altri due membri, eletti dal consiglio regionale a maggioranza assoluta con voto limitato. Il presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo. Gli altri due membri sono scelti tra magistrati, professori universitari ordinari in materie giuridiche o sociali e personalita' di alta e riconosciuta professionalita' che si siano distinte in attivita' di impegno sociale. 2. L'ufficio del garante e' costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I membri dell'ufficio del garante possono essere rieletti una sola volta. 3. La carica di membro dell'ufficio del garante e' incompatibile con quella di: a) membro del Parlamento, Ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale; b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa' a partecipazione pubblica, nonche' amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 4. I membri dell'ufficio del garante non possono esercitare, durante il mandato, altre attivita' di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di membro dell'ufficio del garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa e' utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. 5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilita' di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne da' immediata comunicazione al consiglio regionale al fine della sostituzione. 6. Il consiglio regionale, con le stesse modalita' previste per l'elezione, puo' revocare i membri dell'ufficio del garante per gravi o ripetute violazioni di legge. 7. I membri dell'ufficio del garante che subentrano a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza dell'ufficio del garante.