Art. 4. Organizzazione e regolamento 1. L'ufficio del garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. 2. L'ufficio del garante puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonche' della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca. 3. L'ufficio del garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.