Art. 4.
                    Organizzazione e regolamento

    1.  L'ufficio  del  garante  si  avvale, per lo svolgimento delle
proprie  funzioni, di una struttura amministrativa istituita ai sensi
dell'Art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina
del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni
relative  alla  dirigenza  ed  al  personale  regionale) e successive
modifiche.
    2.   L'ufficio   del   garante  puo'  inoltre  avvalersi,  quando
necessario,  di  esperti  da consultare su specifici temi e problemi,
nonche'  della  collaborazione  di  associazioni di volontariato e di
centri di studi e ricerca.
    3.  L'ufficio  del  garante  adotta  un  apposito regolamento che
disciplina il proprio funzionamento.