Art. 5. F u n z i o n i 1. L'ufficio del garante, per le fmalita' di cui all'art. 1, comma 1 e nell'ambito delle iniziative di solidarieta' sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni: a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'art. 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualita' della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro; b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'Art. 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi fonna, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attivita' inerente a quanto segnalato; c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinche' questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi; e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalita' ad effettuare una visita ai sensi dell'Art. 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale negli istituti penitenziari; f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'Art. 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone; g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale. 2. L'ufficio del garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalita'.