Art. 5.
                           F u n z i o n i

    1.  L'ufficio  del  garante,  per  le fmalita' di cui all'art. 1,
comma  1  e  nell'ambito  delle  iniziative  di solidarieta' sociale,
svolge,  in collaborazione con le competenti amministrazioni statali,
le seguenti funzioni:
      a) assume  ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone
di  cui  all'art. 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al
diritto  alla  salute,  al  miglioramento  della qualita' della vita,
all'istruzione   e   alla   formazione  professionale  e  ogni  altra
prestazione  finalizzata  al  recupero, alla reintegrazione sociale e
all'inserimento nel mondo del lavoro;
      b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o
di danno per le persone di cui all'Art. 1, comma 2, dei quali venga a
conoscenza  in  qualsiasi  fonna,  su  indicazione  sia  dei soggetti
interessati  sia di associazioni o organizzazioni non governative che
svolgano una attivita' inerente a quanto segnalato;
      c) si  attiva  nei  confronti dell'amministrazione interessata,
affinche'  questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare
le prestazioni di cui alla lettera a)
      d) interviene  nei  confronti  delle  strutture  e  degli  enti
regionali  in  caso  di accertate omissioni o inosservanze rispetto a
proprie  competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni
di  cui  alla  lettera  a)  e, qualora dette omissioni o inosservanze
perdurino,  propone agli organi regionali titolari della vigilanza su
tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri
sostitutivi;
      e) invita  la  commissione consiliare speciale per la sicurezza
ed  integrazione  sociale  e la lotta alla criminalita' ad effettuare
una  visita  ai  sensi  dell'Art.  67, comma primo, lettera d), della
legge  26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione  delle misure privative e limitative della liberta) e
successive  modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi
sia  una  violazione  dei  diritti  delle persone sottoposte a misure
restrittive della liberta' personale negli istituti penitenziari;
      f) propone  agli organi regionali gli interventi amministrativi
e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno
rispetto  dei  diritti delle persone di cui all'Art. 1, comma 2 e, su
richiesta  degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi
e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
      g) propone   all'assessorato  regionale  competente  iniziative
concrete  di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti
e  delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della
liberta' personale.
    2. L'ufficio del garante, nello svolgimento delle funzioni di cui
al  comma  1, tiene costantemente informata la commissione consiliare
speciale  per  la  sicurezza  ed integrazione sociale e la lotta alla
criminalita'.