Art. 7.
                          Relazione annuale

    1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ufficio del garante presenta
una  relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente  e  sui
risultati   ottenuti   alla  giunta  regionale  ed  alla  commissione
consiliare  competente  per  materia,  che  ne  informa  il Consiglio
regionale.
    2.   L'ufficio  del  galante  provvede  ad  inviare  copia  della
relazione  a  tutti i responsabili delle strutture di cui all'Art. 1,
comma 2.