Art. 7. Relazione annuale 1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ufficio del garante presenta una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. 2. L'ufficio del galante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'Art. 1, comma 2.