Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie

    1.  Per  le  finalita'  di  cui alla presente legge, nel bilancio
regionale di previsione per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005,
e'  istituito,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base R11,
apposito  capitolo  denominato «Spese per l'ufficio del garante delle
persone sottoposte a misure ristrettive della liberta' personale» con
lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005.
    2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al comma 1 si fa fronte
mediante  utilizzazione  della  corrispondente  dotazione finanziaria
prevista  al  capitolo  T27501,  lettera  d)  -  elenco 4 allegato al
medesimo bilancio regionale - rispettivamente per gli anni 2003, 2004
e  2005,  mentre  alla dotazione di cassa per l'anno 2003 si provvede
mediante  riduzione  per  euro 200.000,00 dello stanziamento dell'UPB
T25.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.

      Roma, 6 ottobre 2003

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