Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, e' istituito, nell'ambito dell'unita' previsionale di base R11, apposito capitolo denominato «Spese per l'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure ristrettive della liberta' personale» con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera d) - elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale - rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di cassa per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello stanziamento dell'UPB T25. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 6 ottobre 2003 STORACE