(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 1 del
                          10 gennaio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                           P r o m u l g a

la seguente legge:
                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'

    1.   Al   fine   di   garantire  la  qualita'  delle  prestazioni
socio-assistenziali  erogate  dai  soggetti  pubblici  e  privati, la
presente legge detta norme in materia di autorizzazione:
      a) all'apertura  ed  al  funzionamento  delle strutture a ciclo
residenziale    e    semiresidenziale,   che   prestano   i   servizi
socio-assistenziali di cui al comma 2;
      b) all'apertura   ed   al  funzionamento  delle  strutture  che
prestano  i  servizi  di  mensa  sociale e di accoglienza notturna, i
servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto intervento
assistenziale, nonche' dei centri diurni di cui agli articoli 25, 26,
28  e  29  della  legge  regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino,
programmazione   e   gestione   degli   interventi   e   dei  servizi
socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.
    2.  I  servizi socio-assistenziali di cui al comma 1, lettera a),
sono rivolti a:
      a) minori,   per  interventi  socio-assistenziali  e  educativi
integrativi  o  sostitutivi  della  famiglia  sulla  base di un piano
personalizzato educativo-assistenziale;
      b) disabili, per interventi socio-assistenziali, finalizzati al
mantenimento  ed al recupero dei livelli d'autonomia delle persone ed
al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;
      c) anziani,  per  interventi socio-assistenziali finalizzati al
mantenimento  ed  al  recupero  delle  residue capacita' di autonomia
della  persona  ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano
personalizzato;
      d) persone con problematiche psico-sociali prive del necessario
supporto  familiare, per interventi socio-assistenziali sulla base di
un  piano  personalizzato  di riabilitazione sociale, ivi compreso le
donne in gravidanza anche con figli minori che non possono provvedere
autonomamente  al  proprio  sostentamento, che non abbiano un tessuto
familiare  adeguato  nonche'  donne  vittime  di  violenza fisica e/o
psicologica anche con figli minori.
    3.  I  piani  personalizzati di cui al comma 2, in relazione alle
specifiche   esigenze   degli   utenti   ospitati   nelle   strutture
socio-assistenziali   a   ciclo   residenziale   e  semiresidenziale,
prevedono  eventuali prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di
assistenza rese a domicilio.
    4.  Ai  soggetti  che  esercitano  attivita'  socio-sanitarie  si
applicano  le  disposizioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2003,
n.  4  (Norme  in  materia  di  autorizzazione  alla realizzazione di
strutture  e  all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie,
di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).
    5.  Per  le  strutture ed i servizi destinati al recupero ed alla
riabilitazione  della  tossicodipendenza si applicano le disposizioni
contenute  nell'atto  d'intesa tra Stato, Regioni e province autonome
di  Trento  e  Bolzano  di  cui  all'Art.  4,  comma  1,  della legge
18 febbraio  1999,  n.  45  (Disposizioni  per  il fondo nazionale di
intervento  per  la  lotta  alla  droga e in materia di personale dei
servizi per le tossicodipendenze).