(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Al fine di garantire la qualita' delle prestazioni socio-assistenziali erogate dai soggetti pubblici e privati, la presente legge detta norme in materia di autorizzazione: a) all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, che prestano i servizi socio-assistenziali di cui al comma 2; b) all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, nonche' dei centri diurni di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche. 2. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti a: a) minori, per interventi socio-assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale; b) disabili, per interventi socio-assistenziali, finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli d'autonomia delle persone ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato; c) anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacita' di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato; d) persone con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto familiare, per interventi socio-assistenziali sulla base di un piano personalizzato di riabilitazione sociale, ivi compreso le donne in gravidanza anche con figli minori che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento, che non abbiano un tessuto familiare adeguato nonche' donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche con figli minori. 3. I piani personalizzati di cui al comma 2, in relazione alle specifiche esigenze degli utenti ospitati nelle strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale, prevedono eventuali prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 4. Ai soggetti che esercitano attivita' socio-sanitarie si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali). 5. Per le strutture ed i servizi destinati al recupero ed alla riabilitazione della tossicodipendenza si applicano le disposizioni contenute nell'atto d'intesa tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano di cui all'Art. 4, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze).