Art. 13. Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato: a) qualora siano riscontrante irregolarita', il comune diffida il soggetto autorizzato ai sensi della presente legge a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attivita' fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; il provvedimento perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato; b) nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il comune dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attivita'; c) nel caso di apertura e funzionamento di strutture o prestazione di servizi di cui alla presente legge in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 25.000,00 nonche' la chiusura dell'attivita'; d) nel caso di sospensione dell'attivita' delle strutture o della prestazione dei servizi di cui alla presente legge per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 2.500,00 ad un massimo di Euro 10.000,00. 2. La chiusura dell'attivita' nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), viene disposta dal comune previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti, che devono essere ospitati in condizioni strutturali e ambientali comunque adeguate alla loro condizione e al piano personalizzato di cui alla presente legge.