Art. 13.

                       Sanzioni amministrative

    1. Salvo che il fatto costituisca reato:
      a) qualora  siano riscontrante irregolarita', il comune diffida
il  soggetto  autorizzato ai sensi della presente legge a provvedere,
assegnando  un  termine  per la regolarizzazione; decorso inutilmente
tale  termine,  e'  disposta  la sospensione dell'autorizzazione e la
chiusura  dell'attivita'  fino  a  quando  siano rimosse le cause che
hanno  determinato il provvedimento; il provvedimento perde efficacia
a  seguito  dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno
determinato;
      b) nel  caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi
disfunzioni    assistenziali    il    comune    dispone   la   revoca
dell'autorizzazione e la chiusura dell'attivita';
      c) nel   caso  di  apertura  e  funzionamento  di  strutture  o
prestazione  di  servizi  di  cui  alla  presente legge in assenza di
autorizzazione  o  in locali diversi da quelli autorizzati si applica
la  sanzione  amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 5.000,00
ad un massimo di Euro 25.000,00 nonche' la chiusura dell'attivita';
      d) nel  caso  di  sospensione  dell'attivita' delle strutture o
della  prestazione  dei  servizi  di  cui  alla presente legge per un
periodo   superiore   a   trenta  giorni  in  assenza  di  preventiva
comunicazione   al   comune   competente,   si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 2.500,00 ad un massimo
di Euro 10.000,00.
    2. La chiusura dell'attivita' nei casi di cui al comma 1, lettere
a),  b)  e c), viene disposta dal comune previa adozione delle misure
necessarie  a  tutela  degli  utenti,  che  devono essere ospitati in
condizioni  strutturali  e  ambientali  comunque  adeguate  alla loro
condizione e al piano personalizzato di cui alla presente legge.