Art. 3. Compiti dei comuni 1. I comuni rilasciano le autorizzazioni disciplinate dalla presente legge ed esercitano le relative funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni, di cui agli articoli 12 e 13, ai sensi dell'Art. 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. 2. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale. I comuni inviano copia dei provvedimenti di autorizzazione alla Regione.