Art. 3.

                         Compiti dei comuni

    1.  I  comuni  rilasciano  le  autorizzazioni  disciplinate dalla
presente  legge  ed esercitano le relative funzioni di vigilanza e di
applicazione  delle  sanzioni, di cui agli articoli 12 e 13, ai sensi
dell'Art.   182   della   legge   regionale   6 agosto  1999,  n.  14
(Organizzazione  delle  funzioni  a livello regionale e locale per la
realizzazione   del   decentramento   amministrativo)   e  successive
modifiche.
    2.   Al   fine  di  concorrere  alla  realizzazione  del  sistema
informativo  regionale.  I  comuni inviano copia dei provvedimenti di
autorizzazione alla Regione.