Art. 6.

              Strutture a ciclo residenziale per minori

    1.  Le  strutture a ciclo residenziale per minori si distinguono,
indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie:
      a) casa-famiglia,  rientrante nelle strutture di tipo familiare
di  cui  all'Art.  5,  comma  1,  lettera a), destinata ad accogliere
minori,   anche   di   sesso   ed  eta'  diversa  e  anche  disabili,
caratterizzata dalla presenza di operatori quali figure parentali;
      b) gruppo  appartamento, rientrante nelle strutture a carattere
comunitario  di  cui  all'Art.  5,  comma 1, lettera b), destinato ad
accogliere  fino  ad un massimo di otto minori anche di sesso ed eta'
diversi  e  anche disabili, prevalentemente adolescenti, sottoposti a
misure   dell'autorita'   giudiziaria,   con   problematiche  la  cui
complessita'  richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero,
anche  finalizzata  all'inserimento  o  al  reinserimento scolastico,
organizzato  in  maniera  da  prevedere l'attiva partecipazione degli
ospiti alla gestione del servizio;
      c) comunita'  educativa di pronta accoglienza, rientrante nelle
strutture a carattere comunitario di cui all'Art. 5, comma 1, lettera
b),  caratterizzata  dalla  continua  disponibilita'  e temporaneita'
dell'accoglienza  di  un piccolo gruppo di minori, massimo dieci, con
un  gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di
riferimento.
    2.  Le  strutture di cui al comma 1 possono ospitare, in aggiunta
al  limite previsto, ulteriori due minori per rispondere ad eventuali
esigenze di pronta accoglienza.