Art. 6. Strutture a ciclo residenziale per minori 1. Le strutture a ciclo residenziale per minori si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie: a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere minori, anche di sesso ed eta' diversa e anche disabili, caratterizzata dalla presenza di operatori quali figure parentali; b) gruppo appartamento, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b), destinato ad accogliere fino ad un massimo di otto minori anche di sesso ed eta' diversi e anche disabili, prevalentemente adolescenti, sottoposti a misure dell'autorita' giudiziaria, con problematiche la cui complessita' richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero, anche finalizzata all'inserimento o al reinserimento scolastico, organizzato in maniera da prevedere l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio; c) comunita' educativa di pronta accoglienza, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b), caratterizzata dalla continua disponibilita' e temporaneita' dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori, massimo dieci, con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. 2. Le strutture di cui al comma 1 possono ospitare, in aggiunta al limite previsto, ulteriori due minori per rispondere ad eventuali esigenze di pronta accoglienza.