(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Lazio n. 33 del
                          29 novembre 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  all'allegato  H al regolamento regionale 6 settembre 2002,
                                n. 1

    1.  All'allegato  H,  lettera  G),  il  n.  42  e' sostituito dal
seguente:
    «42.  Ai  dirigenti  regionali  e ai soggetti dipendenti da altre
pubbliche  amministrazioni si applicano le disposizioni relative alla
incompatibilita'  e  al  cumulo  di  impieghi  di cui al titolo VIII,
capo VII.  I  soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche possono
essere  autorizzati  dal presidente della giunta regionale a svolgere
attivita'  professionale,  anche  a  carattere  continuativo, ove non
sussista  conflitto  di  interessi  e  previa rinuncia all'indennita'
integrativa  di  cui all'Art. 20, comma 8, terzo periodo, della legge
regionale  18 febbraio  2002,  n.  6.  L'attivita' professionale deve
essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro connesso all'incarico
conferito dalla Regione e senza pregiudizio dell'incarico stesso.».