(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 29 novembre 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 1. All'allegato H, lettera G), il n. 42 e' sostituito dal seguente: «42. Ai dirigenti regionali e ai soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni relative alla incompatibilita' e al cumulo di impieghi di cui al titolo VIII, capo VII. I soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche possono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale a svolgere attivita' professionale, anche a carattere continuativo, ove non sussista conflitto di interessi e previa rinuncia all'indennita' integrativa di cui all'Art. 20, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. L'attivita' professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro connesso all'incarico conferito dalla Regione e senza pregiudizio dell'incarico stesso.».