Art. 10.
                          Norme finanziarie

    1.  Per  le  finalita'  previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e'
autorizzata  la  spesa  complessiva  di  375.000  euro,  suddivisa in
ragione  di  125.000  euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a
carico  dell'unita'  previsionale  di base 6.3.350.2.3333, denominata
«Sviluppo  del trasporto combinato», che si istituisce nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2004-2006  e del bilancio per l'anno 2004 alla funzione obiettivo 6 -
programma  6.3  -  rubrica  n.  350  -  spese  di  investimento,  con
riferimento  al  capitolo  3861 (2.1.243.3,9.22) di nuova istituzione
nel  documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n.
350   -  Servizio  per  il  trasporto  merci,  con  la  denominazione
«Contributi a soggetti privati, comprensivi delle spese generali, per
la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto e di
terminal  per  il trasporto combinato, per l'acquisizione di parti di
terminaI  gia'  esistenti, la realizzazione di depositi nonche' per i
necessari  servizi  accessori»  e  con lo stanziamento complessivo di
375.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2004 al 2006.
    2.  Per le finalita' previste dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e'
autorizzata  la  spesa  complessiva  di  1.125.000 euro, suddivisa in
ragione  di  375.000  euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a
carico dell'unita' previsionale di base 6.3.350.2.3333 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo
3862  (2.1.243.3.9.22)  di  nuova  istituzione  nel documento tecnico
allegato  ai  bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il
trasporto  merci, con la denominazione «Contributi a soggetti privati
per l'acquisizione di nuovi sistemi informatici e telematici, nonche'
di  nuovi  beni  strumentali per il trasporto combinato, ivi compresi
natanti  e  mezzi  nautici»  e  con  lo  stanziamento  complessivo di
1.125.000  euro,  suddiviso  in  ragione di 375.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2004 al 2006.
    3.  All'onere complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione
di  500.000  euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006. derivante
dalle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui ai commi 1 e 2. si provvede
mediante  prelevamento  di  pari  importo dall'unita' previsionale di
base  6.5.250.2.1922  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno
2004,  con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al
capitolo  9710  del  documento  tecnico  allegato ai bilanci medesimi
(partita  n.  96  del  prospetto  D/2  allegato  al documento tecnico
stesso).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 22 marzo 2004
                                ILLY