Art. 10. Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 375.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 6.3.350.2.3333, denominata «Sviluppo del trasporto combinato», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 alla funzione obiettivo 6 - programma 6.3 - rubrica n. 350 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3861 (2.1.243.3,9.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi a soggetti privati, comprensivi delle spese generali, per la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto e di terminal per il trasporto combinato, per l'acquisizione di parti di terminaI gia' esistenti, la realizzazione di depositi nonche' per i necessari servizi accessori» e con lo stanziamento complessivo di 375.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006. 2. Per le finalita' previste dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e' autorizzata la spesa complessiva di 1.125.000 euro, suddivisa in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 6.3.350.2.3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3862 (2.1.243.3.9.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi a soggetti privati per l'acquisizione di nuovi sistemi informatici e telematici, nonche' di nuovi beni strumentali per il trasporto combinato, ivi compresi natanti e mezzi nautici» e con lo stanziamento complessivo di 1.125.000 euro, suddiviso in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006. 3. All'onere complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006. derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2. si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 6.5.250.2.1922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 96 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 22 marzo 2004 ILLY