Art. 2.
                             Definizioni

    1. Per trasporto combinato delle merci, cosi' come definito dalla
direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla
fissazione  di  norme  comuni per taluni trasporti combinati di merci
tra  Stati membri, s'intende quel trasporto per il quale l'autocarro,
il  rimorchio,  il  semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la
cassa  mobile  o  il  contenitore  effettuano  la  parte  iniziale  o
terminale  del  tragitto  su strada e l'altra parte per ferrovia, via
navigabile  o  per  mare, a condizione che il percorso complessivo su
strada non superi i 100 km in linea d'aria.