Art. 3.
                       Tipologie di interventi

    1.  Per  i  fini  indicati  all'articolo  1, comma 1, lettera a),
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per
le seguenti finalita':
      a) realizzazione    di    aree    di   sosta   attrezzate   per
l'autotrasporto in transito e locale;
      b) realizzazione,  tramite  la  riconversione di infrastrutture
gia' esistenti, di terminali per il trasporto combinato, acquisizione
in  proprieta'  o  altro  diritto  reale  di  godimento  di  parti di
terminali gia' esistenti o realizzazione di depositi, nonche' tutti i
necessari  servizi  accessori  per  la movimentazione delle unita' di
carico.
    2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi delle
spese  generali,  sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso
libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli
operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative
del   capitale  impiegato  e  comprensive  degli  ammortamenti.  Tali
contributi  sono  inoltre concessi a condizione che non pregiudichino
la  concorrenza  nel  mercato  del  trasporto. Nessun contributo puo'
essere  concesso  nel  caso di distorsione tra terminali della stessa
area.
    3. Per i fini indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c),
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere contributi
per:
      a) impiantare,  potenziare,  integrare  e  rendere maggiormente
efficienti  i  sistemi  informatici  e  telematici  per  acquisire  e
implementare  nuove  correnti  di  traffico  collegate  al  trasporto
combinato;
      b) acquisire  beni  strumentali,  purche' dotati di dispositivi
per  il  trasporto  combinato: semirimorchi, casse mobili, container,
macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci;
      c) acquisire  beni  strumentali di nuova costruzione e in linea
con  le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a
migliorare  la  sicurezza  del traffico marittimo in ambito portuale,
quali  natanti  e  mezzi  nautici  ad esclusivo servizio e assistenza
delle  navi  sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle
zone portuali commerciali della Regione.
    4.  I  beni  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 3 devono
essere di nuova fabbricazione.
    5.  Per  i  fini  indicati  all'articolo  1, comma 1, lettera c).
l'Amministrazione    regionale    concede    contributi    unicamente
sulle maggiori  spese,  nella  percentuale  massima del 30 per cento,
necessarie  per l'acquisto di mezzi, strumentazioni e apparecchiature
dotati  di  standard  di  sicurezza  e/o  di  tutela  ambientale piu'
rigorosi  rispetto  a  quelli  attualmente in vigore nell'ordinamento
nazionale  e comunitario, da sostenersi in occasione dell'acquisto di
nuovi  trattori  stradali e di nuovi mezzi nautici di cui al comma 3,
lettera c) del presente articolo.