Art. 3. Tipologie di interventi 1. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalita': a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale; b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture gia' esistenti, di terminali per il trasporto combinato, acquisizione in proprieta' o altro diritto reale di godimento di parti di terminali gia' esistenti o realizzazione di depositi, nonche' tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico. 2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi delle spese generali, sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Tali contributi sono inoltre concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto. Nessun contributo puo' essere concesso nel caso di distorsione tra terminali della stessa area. 3. Per i fini indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per: a) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato; b) acquisire beni strumentali, purche' dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci; c) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone portuali commerciali della Regione. 4. I beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 devono essere di nuova fabbricazione. 5. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c). l'Amministrazione regionale concede contributi unicamente sulle maggiori spese, nella percentuale massima del 30 per cento, necessarie per l'acquisto di mezzi, strumentazioni e apparecchiature dotati di standard di sicurezza e/o di tutela ambientale piu' rigorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell'ordinamento nazionale e comunitario, da sostenersi in occasione dell'acquisto di nuovi trattori stradali e di nuovi mezzi nautici di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.