Art. 5.
                        Misura dei contributi

    1.  I  contributi  per  la  realizzazione degli interventi di cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettere a) e b) e per l'acquisto di beni
strumentali  di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) sono
concessi  ai  soggetti  privati,  fino alla misura massima del 30 per
cento della spesa ritenuta ammissibile.
    2.  I contributi per l'acquisto di nuovi trattori stradali di cui
all'articolo  3,  comma  5, sono concessi nella misura massima del 30
per  cento  del maggior  costo  derivante dalla conformazione a norme
ambientali  e  di  sicurezza  piu'  rigorose di quelle previste dalla
normativa  nazionale  e  comunitaria  in  vigore, elevabile al 40 per
cento nel caso delle piccole e medie imprese.