Art. 5. Misura dei contributi 1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e per l'acquisto di beni strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) sono concessi ai soggetti privati, fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. I contributi per l'acquisto di nuovi trattori stradali di cui all'articolo 3, comma 5, sono concessi nella misura massima del 30 per cento del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza piu' rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, elevabile al 40 per cento nel caso delle piccole e medie imprese.