Art. 7.
                     Concessione dei contributi

    1.  Le  modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di
finanziamento sono fissate dalla giunta regionale.
    2.  I  criteri per la valutazione delle domande e le modalita' di
riparto dei finanziamenti sono stabiliti dalla giunta regionale.
    3.  Le  domande devono riguardare iniziative che, oltre ad essere
ricomprese  negli  obiettivi  e nelle finalita' della presente legge,
siano coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale.