Art. 7. Concessione dei contributi 1. Le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento sono fissate dalla giunta regionale. 2. I criteri per la valutazione delle domande e le modalita' di riparto dei finanziamenti sono stabiliti dalla giunta regionale. 3. Le domande devono riguardare iniziative che, oltre ad essere ricomprese negli obiettivi e nelle finalita' della presente legge, siano coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale.