Art. 8. Divieto di cumulo contributivo 1. Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. Pertanto la richiesta di' contributo dovra' contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo programma di interventi non si sono richiesti ne' ottenuti ne' si richiederanno altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.