Art. 8.
                   Divieto di cumulo contributivo

    1.  Ai  fini  di  una  medesima iniziativa, i contributi previsti
dalla  presente  legge  non  sono cumulabili con quelli eventualmente
concessi  in  base  ad  altre  normative.  Pertanto  la richiesta di'
contributo  dovra'  contenere  una  dichiarazione  attestante che sul
medesimo  programma  di interventi non si sono richiesti ne' ottenuti
ne'   si  richiederanno  altri  finanziamenti  con  leggi  regionali,
statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.