(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 31 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 1. L'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, e' ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualita' nonche' alla certificazione della qualita' nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. 2. L'ERSA costituisce la trasformazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale istituita con la legge regionale 1° ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), di seguito denominata gia' ERSA. 3. L'ERSA e' strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attivita' dei soggetti operanti nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualita' della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonche' di favorire l'ammodernamento delle imprese e migliorare la qualita' dei prodotti. 4. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e puo' articolarsi con sedi operative nel territorio regionale. E' dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed e' sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.