(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 13 del 31 marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

    1.  L'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito
denominata   ERSA,   e'   ente   funzionale  della  Regione  preposto
all'assistenza  tecnico-scientifica,  alla sperimentazione e ricerca,
alla    formazione   e   all'aggiornamento   per   il   trasferimento
dell'innovazione,  alla  divulgazione,  alla promozione dei marchi di
qualita'  nonche'  alla  certificazione  della  qualita'  nel settore
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
    2.  L'ERSA  costituisce  la trasformazione dell'agenzia regionale
per  lo  sviluppo  rurale istituita con la legge regionale 1° ottobre
2002,  n.  24  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per lo sviluppo
rurale - ERSA), di seguito denominata gia' ERSA.
    3.  L'ERSA  e'  strumento di raccordo tra le esigenze del settore
produttivo  e  le  attivita'  dei soggetti operanti nell'ambito della
ricerca,  della sperimentazione e dell'innovazione in agricoltura, al
fine  di  migliorare la qualita' della vita, di conservare le risorse
naturali,   di   tutelare   il   paesaggio,   nonche'   di   favorire
l'ammodernamento delle imprese e migliorare la qualita' dei prodotti.
    4.  L'ERSA  ha sede legale in Gorizia e puo' articolarsi con sedi
operative   nel   territorio   regionale.   E'  dotata  di  autonomia
gestionale,  amministrativa,  contabile  e  tecnica, ed e' sottoposta
alla vigilanza e al controllo della Regione.