Art. 11.
                   Gestione economica e patrimonio

    1.  L'ERSA  ha  un  bilancio proprio e applica il regolamento per
l'amministrazione  del  patrimonio  e  la  contabilita'  degli enti e
organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.
    2.   I  beni  immobili  ed  i  diritti  reali  su  beni  immobili
appartenenti   al   gia'  ERSA  sono  trasferiti  all'amministrazione
regionale.  I  beni immobili possono essere alienati a condizione che
le  risorse  ricavate  siano destinate al settore economico primario,
secondo le finalita' determinate dalla giunta regionale.
    3.  Sono  altresi'  trasferite  all'amministrazione  regionale le
partecipazioni in societa'.
    4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della   giunta   regionale,   su  proposta  congiunta  dell'assessore
regionale  alle  risorse  economiche  e  finanziarie e dell'assessore
regionale   alle   risorse   agricole,  naturali  e  forestali,  sono
individuati  i  beni  immobili del patrimonio regionale da attribuire
alla  disponibilita',  alla  gestione  diretta  ed  indiretta  e alla
vigilanza  dell'ERSA.  L'amministrazione  regionale  e' autorizzata a
conferire  all'ERSA  mandato  all'esercizio di poteri derivanti dalle
partecipazioni  di  cui  al comma 3, compresa la rappresentanza nelle
assemblee   mediante  contratto  autorizzato  su  proposta  congiunta
dell'Assessore  regionale  alle  risorse  economiche  e finanziarie e
dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
    5.  La  Regione affida la gestione delle proprie aziende agricole
sperimentali alla societa' ERSA agricola S.p.a.
    6.  Per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata la spesa
di  20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unita' previsionale di
base  53.1.270.1.3689  dello  stato  di  previsione  della  spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno
2004,  con  riferimento  al  capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova
istituzione  nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla
rubrica  n.  270  -  Servizio  per  la  gestione delle partecipazioni
regionali - con la denominazione (Oneri per le formalita' connesse al
trasferimento  di partecipazioni societarie) e con lo stanziamento di
20.000 euro per l'anno 2004.
    7.  Agli  oneri  derivanti  dal  disposto di cui al comma 4 si fa
fronte  mediante  storno  di pari importo dall'unita' previsionale di
base  53.5.250.1.713  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno
2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato
ai  bilanci medesimi, il cui stanziamento e' ridotto di pari importo,
intendendosi  corrispondentemente  ridotta la relativa autorizzazione
di spesa.