Art. 11. Gestione economica e patrimonio 1. L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento. 2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al gia' ERSA sono trasferiti all'amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalita' determinate dalla giunta regionale. 3. Sono altresi' trasferite all'amministrazione regionale le partecipazioni in societa'. 4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta congiunta dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono individuati i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilita', alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell'ERSA. L'amministrazione regionale e' autorizzata a conferire all'ERSA mandato all'esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 5. La Regione affida la gestione delle proprie aziende agricole sperimentali alla societa' ERSA agricola S.p.a. 6. Per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unita' previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione (Oneri per le formalita' connesse al trasferimento di partecipazioni societarie) e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004. 7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e' ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.