Art. 12. Controllo e vigilanza 1. Sono soggetti all'approvazione della giunta regionale i seguenti atti: a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; b) il programma annuale di attivita'; c) il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 5, alla giunta regionale per l'approvazione. 3. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi. 4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti. 5. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza. 6. Il direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.