Art. 12.
                        Controllo e vigilanza

    1.  Sono  soggetti  all'approvazione  della  giunta  regionale  i
seguenti atti:
      a) il  bilancio  di previsione annuale e pluriennale e il conto
consuntivo;
      b) il programma annuale di attivita';
      c) il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni
esterne.
    2.  Gli  atti  di  cui  al  comma 1 sono trasmessi entro quindici
giorni  dalla  loro  adozione  alla direzione regionale delle risorse
agricole,   naturali   e  forestali  che,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento,   ne  cura  l'istruttoria  e  provvede  a  trasmetterli,
corredati  della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai
sensi del comma 5, alla giunta regionale per l'approvazione.
    3.  La  giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro
venti  giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli
atti diventano esecutivi.
    4.  Il  termine  di trenta giorni di cui al comma 2 e' interrotto
per   una   sola  volta  per  l'acquisizione  di  ulteriori  elementi
istruttori;  in  tal  caso  il  termine  decorre  dal  momento  della
ricezione degli atti richiesti.
    5.  Gli  atti  di  cui  al  comma 1 sono trasmessi alla direzione
regionale  delle  risorse  economiche  e finanziarie per il parere di
competenza.
    6. Il direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni
della  giunta  regionale  entro  venti  giorni  dalla ricezione della
relativa deliberazione.