Art. 13. Personale dell'ERSA 1. Il personale dell'ERSA appartiene al ruolo unico regionale. 2. Qualora la realizzazione di particolari attivita' implichi la necessita', per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ERSA puo' ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. 3. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.