Art. 13.
                         Personale dell'ERSA

    1. Il personale dell'ERSA appartiene al ruolo unico regionale.
    2.  Qualora la realizzazione di particolari attivita' implichi la
necessita',  per  periodi  di  tempo  limitato,  di  reperire risorse
professionali   specifiche,   l'ERSA   puo'  ricorrere  a  consulenze
professionali,  a  collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale
con  contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di
lavoro flessibile.
    3.  Al  personale  operaio  delle  aziende o gestioni agricole si
applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.