Art. 14. Aziende agricole sperimentali 1. L'ERSA e' autorizzata ad assumere in comodato per un periodo non inferiore a venti anni i beni mobili e immobili costituenti le aziende agricole sperimentali denominate azienda Francesco Ricchieri di Fiume Veneto, l'Agency for International Development Rinascita 6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l'Azienda Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione. 2. I progetti gestiti dal settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD della provincia di Pordenone, rientranti nelle attivita' di cui all'Art. 3, possono essere trasferiti all'ERSA previa definizione, nell'accordo di programma di cui al comma 1, di tutti gli elementi utili per garantire la continuita' e la conclusione degli stessi.