Art. 14.
                    Aziende agricole sperimentali

    1.  L'ERSA  e' autorizzata ad assumere in comodato per un periodo
non  inferiore  a  venti anni i beni mobili e immobili costituenti le
aziende  agricole sperimentali denominate azienda Francesco Ricchieri
di  Fiume  Veneto,  l'Agency  for International Development Rinascita
6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l'Azienda Parco Rurale di San Floriano
di  Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e
la Regione.
    2.   I   progetti   gestiti   dal   settore  agricoltura  aziende
sperimentali  e  dimostrative  -  SAASD della provincia di Pordenone,
rientranti   nelle  attivita'  di  cui  all'Art.  3,  possono  essere
trasferiti  all'ERSA previa definizione, nell'accordo di programma di
cui  al  comma  1,  di  tutti  gli  elementi  utili  per garantire la
continuita' e la conclusione degli stessi.