Art. 15.
                     Inquadramento del personale

    1.  Il  personale  in  servizio  con  contratto di lavoro a tempo
indeterminato  presso il SAASD puo' essere inquadrato nel ruolo unico
regionale,  nel  limite  delle  disponibilita' di posti in organico e
previo  assenso dell'amministrazione di appartenenza, nella categoria
e   nella  posizione  economica  rivestite  presso  l'amministrazione
medesima.
    2.  L'inquadramento  e'  disposto  a  domanda dell'interessato da
presentarsi   entro  trenta  giorni  dalla  stipula  dell'accordo  di
programma di cui all'Art. 14, comma 1; il personale e' inquadrato con
decorrenza dalla data di inizio servizio presso la Regione.
    3.   Il  personale  inquadrato  conserva  l'anzianita'  giuridica
maturata presso l'amministrazione di provenienza. Al personale stesso
spetta,   alla   data  di  inquadramento,  il  trattamento  economico
complessivo   annuo   della   categoria   e  posizione  economica  di
inquadramento;  nel  caso in cui il trattamento economico complessivo
annuo  in  godimento  alla suddetta data sia superiore al trattamento
economico  complessivo annuo della categoria e posizione economica di
inquadramento,  la  differenza  e'  conservata  a  titolo di maturato
economico.
    4.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma 1, fanno
carico  alle  unita'  previsionali  di base dello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 2004-2006 e del
bilancio  per  l'anno  2004  di  seguito  elencate con riferimento ai
capitoli  del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco
di  ciascuna  indicati:  unita'  previsionale di base 52.2.280.1.1. -
capitolo  550;  unita' previsionale di base 52.2.250.1.659 - capitoli
9630  e  9631;  unita' previsionale di base 52.5.250.1.687 - capitolo
9650.