Art. 16. Trasferimento all'Arpa delle attivita' agrometeorologiche del Centro, servizi agrometeorologici 1. Le attivita' di agrometeorologia e assistenza tecnica condotte dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli-Venezia Giulia (CSA), in considerazione del fatto che presentano una notevole rilevanza ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali ed antropizzati della Regione, in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 2, comma 1, e all'Art. 3, comma 1, lettere a), e), f), h) e o), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa), sono trasferite, con decorrenza dal 1° giugno 2004, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa. 2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attivita' ed ai compiti di cui al presente art., e' trasferito all'Arpa con decorrenza dal 1° giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l'utilizzo di tabelle comparative, l'anzianita' di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresi' trasferiti all'Arpa, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del gia' ERSA e del CSA in uso per le attivita' di cui al comma 1. 3. L'Arpa mette a disposizione dell'ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica al comparto agricolo. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 5. All'onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unita' previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.