Art. 16.
Trasferimento all'Arpa delle attivita' agrometeorologiche del Centro,
                      servizi agrometeorologici

    1. Le attivita' di agrometeorologia e assistenza tecnica condotte
dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli-Venezia Giulia (CSA),
in  considerazione del fatto che presentano una notevole rilevanza ai
fini  del  controllo  dei  fattori  fisici,  chimici  e biologici che
regolano  gli  ecosistemi  naturali ed antropizzati della Regione, in
conformita'  alle disposizioni di cui all'Art. 2, comma 1, e all'Art.
3,  comma  1,  lettere  a),  e),  f),  h) e o), della legge regionale
3 marzo  1998,  n.  6  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente - Arpa), sono trasferite, con decorrenza dal
1° giugno 2004, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
- Arpa.
    2.  Il  personale  del  CSA,  che  alla data del 31 dicembre 2003
svolgeva  incarichi funzionali alle attivita' ed ai compiti di cui al
presente  art.,  e'  trasferito all'Arpa con decorrenza dal 1° giugno
2004.  A detto personale vengono riconosciuti, mediante l'utilizzo di
tabelle  comparative,  l'anzianita' di servizio ed i ruoli funzionali
conseguiti  presso il CSA. Sono altresi' trasferiti all'Arpa, in pari
data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i
beni mobili del gia' ERSA e del CSA in uso per le attivita' di cui al
comma 1.
    3.  L'Arpa  mette  a  disposizione  dell'ERSA  il  personale,  le
attrezzature,  le  apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2
per  lo  svolgimento  di  attivita' di assistenza tecnica al comparto
agricolo.
    4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000
euro per l'anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006,  a  carico  dell'unita' previsionale di base 4.1.340.1.91 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2004-2006  e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo
2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
    5.  All'onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4
si provvede mediante storno di pari importo dalla unita' previsionale
di  base  11.3.330.1.369  dello  stato  di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno
2004  con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato
ai  bilanci  medesimi,  intendendosi  corrispondentemente  ridotta la
relativa autorizzazione di spesa.