Art. 17. Norme transitorie 1. Il direttore generale dell'ERSA e' nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Fino alla nomina del direttore generale di cui al comma 1, si applica l'Art. 25 (Commissario straordinario dell'ERSA) della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il direttore generale provvede alla predisposizione: a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprieta' del gia' ERSA; b) della situazione finanziaria e patrimoniale del gia' ERSA; c) della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi del gia' ERSA. 3. All'approvazione degli atti di cui al comma 2 provvede la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 4. La titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui al comma 2, lettera c), compreso l'eventuale contenzioso, restano in capo all'ERSA ad eccezione di quelli concernenti atti di disposizione del patrimonio e di partecipazioni in enti, associazioni e societa'. 5. Il direttore del gia' ERSA conserva il proprio incarico sino alla nomina del direttore generale di cui all'Art. 5. 6. La Regione definisce, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera c), l'assetto organizzativo dell'ERSA tenendo comunque conto dell'articolazione nel territorio delle strutture del gia' ERSA, con particolare riferimento a quelle competenti in materia di ricerca, sperimentazione e certificazione agraria operanti a Pozzuolo del Friuli. Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture a livello di servizio e inferiore al servizio del gia' ERSA e i rispettivi responsabili conservano i propri incarichi. 7. Il personale regionale in servizio presso il gia' ERSA e' assegnato, in relazione al disposto di cui all'Art. 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, all'ERSA ovvero a strutture dell'amministrazione regionale, con priorita' per la direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.