Art. 17.
                          Norme transitorie

    1.  Il  direttore  generale  dell'ERSA  e'  nominato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    2.  Fino alla nomina del direttore generale di cui al comma 1, si
applica  l'Art.  25 (Commissario straordinario dell'ERSA) della legge
regionale  17 febbraio  2004, n. 4. Entro novanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente legge il direttore generale provvede alla
predisposizione:
      a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso
o in proprieta' del gia' ERSA;
      b) della situazione finanziaria e patrimoniale del gia' ERSA;
      c) della  ricognizione  dei rapporti giuridici attivi e passivi
del gia' ERSA.
    3.  All'approvazione  degli  atti  di  cui al comma 2 provvede la
giunta  regionale  su  proposta dell'assessore regionale alle risorse
economiche  e  finanziarie di concerto con l'assessore regionale alle
risorse agricole, naturali e forestali.
    4.  La titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui
al  comma 2, lettera c), compreso l'eventuale contenzioso, restano in
capo all'ERSA ad eccezione di quelli concernenti atti di disposizione
del patrimonio e di partecipazioni in enti, associazioni e societa'.
    5.  Il  direttore del gia' ERSA conserva il proprio incarico sino
alla nomina del direttore generale di cui all'Art. 5.
    6.  La  Regione definisce, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera
c),   l'assetto   organizzativo   dell'ERSA  tenendo  comunque  conto
dell'articolazione  nel territorio delle strutture del gia' ERSA, con
particolare  riferimento  a  quelle competenti in materia di ricerca,
sperimentazione  e  certificazione  agraria  operanti  a Pozzuolo del
Friuli.  Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture
a  livello  di  servizio  e  inferiore  al servizio del gia' ERSA e i
rispettivi responsabili conservano i propri incarichi.
    7.  Il  personale  regionale  in  servizio presso il gia' ERSA e'
assegnato,  in relazione al disposto di cui all'Art. 18, comma 1, nel
rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  relazioni  sindacali,
all'ERSA  ovvero  a  strutture  dell'amministrazione  regionale,  con
priorita'  per la direzione centrale delle risorse agricole, naturali
e forestali.