Art. 3.
                        Competenze dell'ERSA

    1. All'ERSA    sono   attribuiti   compiti   di   organizzazione,
coordinamento   e   gestione   dei   servizi   tecnici   di  sviluppo
dell'agricoltura,  dell'acquacoltura  e della pesca, finalizzati alla
crescita  professionale,  socio-economica e culturale degli operatori
del settore.
    2.  L'ERSA  agisce  anche  in  collaborazione con gli istituti di
ricerca  e  le universita' della Regione tenendo conto delle esigenze
di  innovazione  espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici
e privati.
    3. In particolare l'ERSA:
      a) cura      l'assistenza     tecnica     e     l'aggiornamento
tecnico-professionale  agli  imprenditori,  agli operatori agricoli e
ittici e l'aggiornamento tecnico-professionale del proprio personale,
con   particolare   riferimento  al  trasferimento  dell'innovazione,
collegata  con  la  ricerca  applicata  e  la  sperimentazione  anche
attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;
      b) attua,  in  collaborazione con l'amministrazione regionale e
con  gli  enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali,
la   ricerca   e  la  sperimentazione  finalizzate  al  miglioramento
qualitativo  delle  produzioni,  all'innovazione e al perfezionamento
delle tecnologie di produzione;
      c) cura  la  formazione  degli  operatori  attraverso  corsi di
qualificazione  e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacita'
professionali,   all'orientamento  per  l'innovazione  del  prodotto,
nonche'   al  miglioramento  delle  tecniche  di  produzione  e  alla
diffusione della professionalita' agricola e di quella ittica;
      d) effettua  studi,  analisi chimico-agrarie, prove tecniche di
campo,  validazione,  controllo  e  certificazione  genetica  per  il
miglioramento  delle  colture  agrarie, degli allevamenti zootecnici,
dei   fitofarmaci   e   della   qualita'   dei   prodotti   agricoli,
agroalimentari ed ittici;
      e) svolge attivita' di promozione, coordinamento e gestione dei
marchi di origine e di qualita';
      f) promuove   e   attua,  anche  in  collaborazione  con  altri
organismi   pubblici   e   privati,  le  attivita'  per  favorire  la
valorizzazione  e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei
prodotti agricoli e agroalimentari regionali;
      g) svolge per conto dell'amministrazione regionale attivita' di
consulenza,   di   supporto  tecnico-scientifico  e  di  analisi  per
controlli ufficiali;
      h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto
tecnico-specialistico  a  favore  dei  soggetti  operanti nel settore
agricolo, della pesca e della acquacoltura;
      i) attua, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale,
progetti  anche  in  collaborazione con altre regioni e stati esteri,
compresi i programmi di cooperazione internazionale;
      j) cura la divulgazione dei risultati conseguiti nell'esercizio
delle   proprie   funzioni,  anche  mediante  l'utilizzo  di  sistemi
informatici innovativi;
      k) cura la statistica agraria;
      l) cura,   con   riferimento   all'agricoltura   biologica,  la
vigilanza  sull'attivita' degli organismi di controllo riconosciuti a
livello  nazionale,  la  tenuta dell'elenco regionale degli operatori
biologici,  l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti
autorita' nazionali delle informazioni dovute;
      m) cura,  con  riferimento  all'agriturismo,  la  vigilanza, la
formazione  professionale,  l'attivita'  sanzionatoria,  la  gestione
della banca dati della realta' agrituristica regionale e le attivita'
di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n.
25 (Disciplina dell'agriturismo);
      n) cura  le  gestioni  fuori bilancio del gia' ERSA, compresi i
fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie.
    4.  Per  le  finalita'  di  cui  ai precedenti commi, l'ERSA puo'
operare   anche   mediante   organismi   associativi,  organizzazioni
pubbliche e private appositamente costituite, societa', universita' e
istituti di ricerca.
    5.  Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e
h),    ad    esclusione    di    quelle    erogate    nei   confronti
dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono
disciplinate  con  apposite convenzioni, nelle quali sono individuati
le attivita' tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.