Art. 3. Competenze dell'ERSA 1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore. 2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le universita' della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati. 3. In particolare l'ERSA: a) cura l'assistenza tecnica e l'aggiornamento tecnico-professionale agli imprenditori, agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento tecnico-professionale del proprio personale, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative; b) attua, in collaborazione con l'amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione; c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacita' professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonche' al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalita' agricola e di quella ittica; d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualita' dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici; e) svolge attivita' di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualita'; f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attivita' per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali; g) svolge per conto dell'amministrazione regionale attivita' di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali; h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura; i) attua, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale; j) cura la divulgazione dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi; k) cura la statistica agraria; l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attivita' degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorita' nazionali delle informazioni dovute; m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attivita' sanzionatoria, la gestione della banca dati della realta' agrituristica regionale e le attivita' di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo); n) cura le gestioni fuori bilancio del gia' ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie. 4. Per le finalita' di cui ai precedenti commi, l'ERSA puo' operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, societa', universita' e istituti di ricerca. 5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attivita' tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.