Art. 5. Direttore generale 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta regionale e della gestione dell'ERSA. 2. Il direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale; b) adotta il programma annuale di attivita' e redige la relazione sulla gestione; c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA; d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facolta' di conciliare e transigere; e) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva; f) dirige la struttura assicurandone la funzionalita'; g) trasmette alla giunta regionale gli atti soggetti al controllo.