Art. 5.
                         Direttore generale

    1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed
e'  responsabile  del  raggiungimento  degli  obiettivi fissati dalla
giunta regionale e della gestione dell'ERSA.
    2.  Il  direttore  generale  svolge,  in particolare, le seguenti
funzioni:
      a) adotta  i  bilanci  di previsione pluriennale e annuale e il
rendiconto generale;
      b) adotta  il  programma  annuale  di  attivita'  e  redige  la
relazione sulla gestione;
      c) predispone  il regolamento concernente il funzionamento e le
prestazioni esterne dell'ERSA;
      d) ha  la  rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facolta' di
conciliare e transigere;
      e) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva;
      f) dirige la struttura assicurandone la funzionalita';
      g) trasmette   alla  giunta  regionale  gli  atti  soggetti  al
controllo.