Art. 7.
                   Collegio dei revisori contabili

    1.  Il  collegio  dei  revisori  contabili  esercita  funzioni di
controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
      a) verifica   la   regolare  tenuta  della  contabilita'  e  la
corrispondenza   del   rendiconto   generale  alle  risultanze  delle
scritture contabili;
      b) esprime   parere   sul  bilancio  di  previsione  annuale  e
pluriennale;
      c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo'
chiedere notizie al direttore generale.
    2.  Il  collegio dei revisori contabili e' composto da tre membri
effettivi  e  due  supplenti,  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili  previsto  dall'Art.  1  del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  88  (Attuazione  della  direttiva  n.  84/253/CEE relativa
all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti  contabili),  e  successive  modificazioni ed integrazioni,
concernente  l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge  dei  documenti contabili e nominati con decreto del Presidente
della Regione, anche tra dipendenti regionali.
    3.  Due  revisori  effettivi,  dei  quali  uno  con  funzioni  di
presidente,  e  un  revisore  supplente sono designati dall'assessore
regionale  alle  risorse  agricole, naturali e forestali; un revisore
effettivo  e  uno  supplente  sono designati dall'assessore regionale
alle risorse economiche e finanziarie.
    4.  Il  collegio  dei  revisori  contabili resta in carica cinque
anni.  I  componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due
riunioni consecutive.
    5.  I  revisori  possono,  in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
    6.   Il   presidente  del  collegio  dei  revisori  contabili  ha
l'obbligo,  qualora  riscontri gravi irregolarita' nella gestione, di
riferirne  immediatamente  alla giunta regionale, tramite l'assessore
regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
    7.  La  giunta  regionale determina i compensi e i rimborsi spese
dei  componenti  del  collegio  ai  sensi  della  normativa regionale
vigente.