Art. 7. Collegio dei revisori contabili 1. Il collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale; c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore generale. 2. Il collegio dei revisori contabili e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali. 3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente sono designati dall'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie. 4. Il collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive. 5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 6. Il presidente del collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione, di riferirne immediatamente alla giunta regionale, tramite l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 7. La giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del collegio ai sensi della normativa regionale vigente.