Art. 8. Concertazione 1. Nella definizione delle politiche di settore, l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle categorie professionali maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonche' rappresentanze delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate. 2. Le modalita' della concertazione permanente sono definite con decreto dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.