Art. 8.
                            Concertazione

    1.  Nella  definizione  delle  politiche  di settore, l'assessore
regionale   alle   risorse  agricole,  naturali  e  forestali  attiva
strumenti  operativi di concertazione permanente ai quali partecipano
rappresentanze     delle     categorie     professionali maggiormente
rappresentative  in  ambito  regionale,  nonche' rappresentanze delle
cooperative,  degli  enti,  degli istituti, delle associazioni, degli
ordini  professionali  e di altri organismi che siano interessati, di
volta in volta, alle singole materie trattate.
    2.  Le modalita' della concertazione permanente sono definite con
decreto  dell'assessore  regionale  alle risorse agricole, naturali e
forestali.