Art. 9.
                  Comitato per lo sviluppo agricolo

    1.  E' istituito il comitato per lo sviluppo agricolo, di seguito
denominato comitato, con funzioni di consulenza alla giunta regionale
per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo e il coordinamento
delle attivita' istituzionali dell'ERSA.
    2. Il comitato e' composto da:
      a) l'assessore  regionale  alle  risorse  agricole,  naturali e
forestali, con funzioni di presidente;
      b) i presidenti delle province ovvero gli assessori delegati in
materia di agricoltura;
      c)  il preside della facolta' di agraria dell'Universita' degli
studi  di  Udine in rappresentanza degli enti di ricerca operanti nel
territorio regionale.
    3.  Il  comitato  si  riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni
qualvolta il presidente ne richieda la convocazione.
    4.  Alle  sedute  del  comitato  partecipa  il direttore generale
dell'ERSA. Possono essere invitati i direttori di servizio dell'ERSA,
nonche' altri direttori di strutture regionali interessate.
    5.  L'attivita'  di  segreteria  del  comitato  e'  svolta  da un
dipendente dell'ERSA di categoria non inferiore a C.