Art. 9. Comitato per lo sviluppo agricolo 1. E' istituito il comitato per lo sviluppo agricolo, di seguito denominato comitato, con funzioni di consulenza alla giunta regionale per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo e il coordinamento delle attivita' istituzionali dell'ERSA. 2. Il comitato e' composto da: a) l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, con funzioni di presidente; b) i presidenti delle province ovvero gli assessori delegati in materia di agricoltura; c) il preside della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Udine in rappresentanza degli enti di ricerca operanti nel territorio regionale. 3. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il presidente ne richieda la convocazione. 4. Alle sedute del comitato partecipa il direttore generale dell'ERSA. Possono essere invitati i direttori di servizio dell'ERSA, nonche' altri direttori di strutture regionali interessate. 5. L'attivita' di segreteria del comitato e' svolta da un dipendente dell'ERSA di categoria non inferiore a C.