Art. 10.

Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative
scientifiche  e  abrogazione  dell'Art. 12 della legge regionale n. 6
                              del 1996

    1.  Sono  attribuite  alle  province le funzioni della Regione ai
sensi dell'Art. 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati).
    2.  Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere
ed  alla  rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo
di   validita',  comunque  non  superiore  ad  un  anno,  le  persone
autorizzate,  le  specie  fungine  oggetto  di raccolta ed i relativi
quantitativi.
    3.  E' abrogato l'Art. 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
6  (Disciplina  della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei  spontanei  nel territorio regionale. Applicazione della legge
23 agosto 1993, n. 352).