Art. 10. Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell'Art. 12 della legge regionale n. 6 del 1996 1. Sono attribuite alle province le funzioni della Regione ai sensi dell'Art. 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati). 2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validita', comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi. 3. E' abrogato l'Art. 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352).