Art. 11.

Funzioni   amministrative   in   materia  di  bonifica  e  ripristino
                    ambientale dei siti inquinati

    1.  La  giunta  regionale,  acquisite le proposte delle province,
sentita la competente commissione consiliare, predispone il programma
regionale  degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla
base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista
dall'Art.  17,  comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio).  Per  l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione
si  avvale  di ARPA coordinandone l'attivita'. La Regione e' altresi'
competente  a  formulare la proposta dei siti di interesse nazionale,
di  cui  all'Art.  17, comma 14, dello stesso decreto, e ad esprimere
l'intesa con il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'approvazione dei
progetti relativi ai medesimi siti.
    2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite
alle  province  le  funzioni  in  materia  di  bonifica  e ripristino
ambientale  dei  siti  inquinati  previste  all'Art.  17  del decreto
legislativo   n.   22   del   1997,  ivi  compresa  la  gestione  dei
finanziamenti   degli   interventi  riferita  ai  siti  di  interesse
nazionale  e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di
bonifica  e  di  messa  in  sicurezza  riguardi  un'area compresa nel
territorio  di  piu'  province,  il  progetto  e  gli interventi sono
approvati  ed  autorizzati  dalla  provincia  il  cui  territorio  e'
maggiormente  interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra
provincia coinvolta. Con direttiva della giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, sono individuati gli interventi di
interesse  regionale per i quali la Regione partecipa alla conferenza
dei servizi convocata per l'approvazione degli stessi.
    3.  Nei  casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati
dalla provincia, le garanzie finanziarie previste dall'Art. 17, comma
4,  del  decreto  legislativo n. 22 del 1997 e dall'Art. 10, comma 9,
del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25 ottobre  1999,  n. 471
(Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione
e   completamento   degli   interventi  di  bonifica,  di  ripristino
ambientale  e  di  messa  in sicurezza permanente dei siti inquinati,
sono prestate a favore della provincia.
    4.  L'anagrafe  dei  siti  da  bonificare,  di cui al comma 1, e'
istituita  dalla  Regione  che  si avvale per la gestione di ARPA, in
applicazione  degli  indirizzi  stabiliti dalla regione, e sulla base
dei dati forniti dai comuni e dalle province.
    5.  La  giunta  regionale,  acquisite le proposte delle province,
sentita  la  competente  commissione  consiliare, predispone il piano
relativo  agli  interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza, di
bonifica e ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che
hanno  presentato  la comunicazione di cui all'Art. 9 del decreto del
Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.