Art. 14.

            Competenza per il rilascio delle concessioni

    1.   Compete  all'amministrazione  regionale  il  rilascio  delle
concessioni  per  l'occupazione  di  aree  del  demanio idrico di cui
all'Art.  13.  Resta  ferma la competenza dei Consorzi di bonifica al
rilascio  delle  concessioni, ai sensi del Titolo VI Capo I del regio
decreto  8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle
paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.