Art. 14. Competenza per il rilascio delle concessioni 1. Compete all'amministrazione regionale il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico di cui all'Art. 13. Resta ferma la competenza dei Consorzi di bonifica al rilascio delle concessioni, ai sensi del Titolo VI Capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.