Art. 15. Criteri per il rilascio dei titoli concessori 1. L'amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformita' agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalita' di cui all'Art. 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti dalla legge e la necessita' di proteggere preesistenti interessi generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione ditali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale. 3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalita' di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo. 4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'amministrazione regionale osserva i seguenti criteri di priorita' relativi all'uso richiesto: a) tutela della biodiversita' e riqualificazione ambientale; b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.