Art. 15.

            Criteri per il rilascio dei titoli concessori

    1.   L'amministrazione   regionale  provvede  al  rilascio  delle
concessioni   per   l'utilizzo  delle  aree  del  demanio  idrico  in
conformita'  agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto
delle  disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalita'
di  cui  all'Art. 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti
dalla  legge  e  la  necessita'  di proteggere preesistenti interessi
generali  meritevoli  di  tutela,  il rilascio avviene sulla base dei
criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.
    2.  Le  aree  del  demanio  idrico  comprese  nelle aree naturali
protette  sono  di  norma  concesse agli enti di gestione ditali aree
naturali  a  titolo  gratuito  per  fini di salvaguardia e ripristino
ambientale.
    3.  Le  aree  del  demanio  idrico  sono concesse, con preferenza
rispetto  ai  privati,  ad  Enti  locali,  singoli  o  associati  per
finalita'  di  tutela ambientale e per la realizzazione di interventi
di   recupero  o  valorizzazione  finalizzati  anche  alla  fruizione
pubblica.  Tali  enti  si  rapportano  con  i  soggetti  privati  per
consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.
    4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'amministrazione
regionale  osserva  i  seguenti criteri di priorita' relativi all'uso
richiesto:
      a) tutela della biodiversita' e riqualificazione ambientale;
      b) realizzazione   di   opere  e  infrastrutture  di  interesse
pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.