Art. 16. Procedimento per il rilascio delle concessioni 1. Per le finalita' di cui all'Art. 13 viene periodicamente pubblicato, nel Bollettino ufficiale della regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all'Art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e puo' fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorita' di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'Art. 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprieta' o di altro diritto reale. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1. 3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del servizio tecnico di bacino e' depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati. 4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell'Art. 15, l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo dei comma 1, a seguito di' ponderazione degli interessi concorrenti. 5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base dei canone piu' alto. 6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessita' particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l'amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda. 7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande. 8. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande. 9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.