Art. 16.

           Procedimento per il rilascio delle concessioni

    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 13 viene periodicamente
pubblicato,  nel  Bollettino  ufficiale della regione, l'elenco delle
aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione
valuta  opportuno  dare  in  concessione. In sede di pubblicazione la
Regione  indica,  per  le  aree  pubblicate,  gli  usi consentiti nel
rispetto  della  pianificazione  di bacino e secondo i criteri di cui
all'Art.  5  della  legge  5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela
ambientale  delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e
delle  altre acque pubbliche) e puo' fornire ulteriori indicazioni in
ordine a priorita' di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a
pubblicazione  le  domande  di  concessione  per  gli  usi prioritari
individuati  all'Art.  15  e  le  domande  di occupazione di aree del
demanio  idrico  strumentali al godimento del diritto di proprieta' o
di altro diritto reale.
    2.   Entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'elenco  delle  aree  disponibili  possono  essere  presentate le
domande  di  concessione.  Entro  lo  stesso  termine  possono essere
presentate  domande  concorrenti,  opposizioni od osservazioni per le
domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.
    3.  Dal  quindicesimo  al  trentesimo giorno dopo la scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  presso  la  sede del
servizio  tecnico  di  bacino  e'  depositato un elenco delle domande
pervenute   con  indicazione  del  bene  e  dell'uso  richiesto,  per
permettere  la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi
qualificati.
    4.  Qualora  tra  le  domande non vi sia una richiesta per un uso
prioritario ai sensi dell'Art. 15, l'assegnazione dell'area demaniale
avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso
di  cui  all'ultimo  periodo  dei comma 1, a seguito di' ponderazione
degli interessi concorrenti.
    5.  Coloro  che  hanno  presentato domande in concorrenza vengono
invitati,  mediante  avviso,  a  presentare  la  propria  offerta, in
relazione  al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data
ed  ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo,
data  ed  ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale
da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla
base dei canone piu' alto.
    6.  Nei  casi  di  occupazione  occasionale,  legata  ad  eventi,
manifestazioni  o  necessita'  particolari, di durata non superiore a
quarantacinque giorni, l'amministrazione regionale rilascia il titolo
concessorio   a   seguito   di   istruttoria   non   preceduta  dalla
pubblicazione della domanda.
    7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione
dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente.
Il  provvedimento  tiene  conto  delle  osservazioni presentate sulle
domande.
    8.   Il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  e'  di
centocinquanta  giorni  decorrenti  dalla presentazione della domanda
ovvero,  in  caso  di pubblicazione dell'area da dare in concessione,
dalla  scadenza  del  termine  assegnato  per  la presentazione delle
domande.
    9.  I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo
qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di
corsi  d'acqua,  con  esclusione  di  quelli  di seconda categoria, e
relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di
interesse pubblico.