Art. 20.

                Canoni, spese istruttorie e cauzione

    1.   La   concessione  e'  rilasciata  previo  pagamento  di  una
annualita'  del  canone  e  delle  spese  istruttorie, nonche' previo
versamento del deposito cauzionale.
    2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo
di  concessione  per  le  aree  del  demanio  idrico  non puo' essere
stabilito in misura inferiore a 125,00 euro.
    3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono
determinati come segue:
      a) uso agricolo:
        1)  terreni  a  campagna:  da  1,5 a 2,5 per cento del valore
agricolo medio per la zona di riferimento;
        2) terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;
        3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;
        4)  coltivazione  di pioppi o altre specie arboree: da 180,00
euro a 480,00 euro ad ettaro;
      b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200
metri quadrati;
      c) area  cortiliva,  giardino privato: dal 4 al 5 per cento del
valore stimato dell'area;
      d) occupazioni   con   fabbricati   residenziali  o  produttivi
comunque  amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per
cento  del  valore  di locazione fissato dall'osservatorio dei valori
immobiliari  dell'agenzia  del  territorio per la provincia, comune e
zona di riferimento;
      e) occupazione con manufatti per scarichi:
        1)  da  abitazioni  civili: 100,00 euro per acque meteoriche,
150,00 euro per acque depurate;
        2)  da  aree  pubbliche:  200,00  euro  per acque meteoriche,
300,00 euro per acque depuratori urbani;
        3)   da  insediamenti  industriali:  300,00  euro  per  acque
meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;
      f) attraversamenti e parallelismi:
        1) linee elettriche:
          fino a 30.000 Volt 65,00 euro;
          da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;
          da  150.000  a 250.000 Volt 135,00 euro; oltre 250.000 Volt
195,00 euro;
        2)  linee  telefoniche  aeree:  125,00  euro  quota fissa per
ciascun attraversamento;
        3)  cavi  e  tubi  agganciati  a  ponti  esistenti o inseriti
nell'impalcato: 125,00 euro;
        4)  cavi  e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa
per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro
per  ogni  metro  lineare  in  piu'  per  la  posa  di guaine di cavi
elettrici,  telefonici,  fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a
centimetri  60  di  diametro, da 5,00 euro a 6,00 euro per ogni metro
lineare  in  piu'  per  condotte e fognature oltre i centimetri 60 di
diametro;
      g) ponti:
        1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
        2)  ponti  autostradali  e  ferroviari:  150,00 euro per luce
netta  inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6
metri;
        3)  ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia:
150,00  euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari,
150,00  euro  +  5,00 euro per ogni metro lineare in piu' rispetto ai
primi 10;
        4)  ponti privati stradali a due o piu' corsie: 150,00 euro +
75,00  euro  per  ogni  corsia  in piu' per attraversamenti fino a 10
metri  lineari,  150,00  euro  + 75,00 euro per ogni corsia in piu' +
5,00  euro  per  ogni metro lineare e corsia in piu' oltre i 10 metri
lineari;
      h) strade arginali e rampe di collegamento:
        1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
        2)  strade  private:  150,00  euro fino a 2 chilometri, 50,00
euro per ogni chilometro eccedente;
        3)  strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino
a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
        4) rampe pedonali: 75,00 euro;
        5) rampe carrabili: 125,00 euro;
      i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:
        1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari:
          300,00  euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni
metro  quadrato  in  piu'  si  applicano i criteri validi per le aree
cortilive;
        2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni
metro  quadrato  in  piu'  si  applicano i criteri validi per le aree
cortilive;
        3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;
        4)  opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di
superfici  modeste  con impalcature, ponteggi e simili; diversamente,
per  opere  di  cantierizzazione piu' complesse, si applica il canone
previsto per utilizzazioni od opere analoghe;
        5)   cartelli   pubblicitari:   fino   a  3  metri  quadrati:
monofacciali  150,00  euro  e  50,00  euro  per  ogni  metro quadrato
eccedente,  bifacciali  230,00  euro  e  75,00  euro  per  ogni metro
quadrato eccedente;
      l) occupazione  di  spazio  acqueo: 3,00 euro al metro quadrato
con quota fissa minima di 125,00 euro;
      m) estrazione  di  materiali  litoidi per gli interventi di cui
all'Art.  2,  comma  2,  della  legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
(Disciplina delle attivita' estrattive):
        1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;
        2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;
        3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;
        4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;
        5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.
    4.  Per  la  determinazione  del  canone  quando  non previsto in
termine  fisso,  per  i  casi  non  compresi nel comma 3, nonche' per
aggiornamenti  e  rideterminazioni,  il  canone viene computato sulla
base dei seguenti elementi:
      a) tipo di utilizzo;
      b) estensione del bene occupato;
      c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;
      d)  redditivita'  presunta  del  bene concesso e dell'attivita'
svolta.
    5.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla
definizione   degli   aggiornamenti   dei   canoni,   alla  eventuale
individuazione    di    ulteriori   tipologie   di   utilizzo,   alla
rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o
alla  esenzione,  rispetto  ai  canoni di concessione per particolari
categorie  di  utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei
criteri di cui al comma 4.
    6.  In  caso  di  concessioni  rilasciate per finalita' di ordine
ambientale,  sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative
il  canone annuo puo' essere ridotto fino al 10 per cento rispettando
il limite minimo stabilito al comma 2.
    7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano
altresi' agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle
aree del demanio idrico.
    8.  L'autorita'  amministrativa  adotta un unico atto concessorio
qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione
di  area  del  demanio  idrico.  Il canone da corrispondere e' quello
relativo  al  solo  prelievo  di  risorsa  idrica se l'occupazione e'
strettamente   limitata  allo  spazio  necessario  al  posizionamento
dell'opera di presa.
    9.  Le  spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa
relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono
determinate  in  modo  forfettario nella misura minima di 75,00 euro.
Qualora   la   particolare   complessita'  dell'istruttoria  comporti
maggiori  adempimenti  o  spese  superiori,  l'importo  e'  integrato
secondo  parametri stabiliti da deliberazione della giunta regionale.
Il  pagamento  delle  spese  di  istruttoria  deve  essere effettuato
all'atto   della   presentazione   della  domanda,  ed  eventualmente
integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
    10.  La giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli
aggiornamenti  e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche
in  diminuzione,  in  relazione a determinate categorie di utenti o a
particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
    11.  All'atto  del rilascio della concessione il richiedente deve
prestare  in  favore  della  Regione  una  cauzione  a garanzia degli
obblighi  derivanti  dal  rapporto concessorio di importo pari ad una
annualita'  di  canone.  La  cauzione  puo'  essere  costituita anche
attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Puo' altresi' essere
richiesta  una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del
bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.