Art. 23.

                        Attivita' estrattive

    1.  Il  piano  infraregionale  delle  attivita' estrattive (PIAE)
costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale
di  cui  all'Art.  26  della  legge  regionale  n.  20  del 2000 e ne
rappresenta   la   specificazione  per  il  settore  delle  attivita'
estrattive.
    2. Il PIAE puo' assumere, previa intesa con i comuni interessati,
il valore e gli effetti del piano comunale delle attivita' estrattive
(PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'Art.
21,  commi  2,  3  e  4 della legge regionale n. 20 del 2000 e con la
definizione  delle  modalita'  di  attuazione  al  fine di assicurare
una maggiore   flessibilita'   del  sistema.  In  tal  caso  il  PIAE
individua,  ai  sensi dell'Art. 7 comma 2 della legge regionale n. 17
del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per
le ulteriori aree oggetto dell'attivita' estrattiva:
      a) l'esatta  perimetrazione  delle aree e le relative quantita'
estraibili;
      b) la localizzazione degli impianti connessi;
      c) le  destinazioni  finali  delle  aree  oggetto  di attivita'
estrattiva;
      d) le  modalita'  di  coltivazione  e sistemazione finale delle
stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
      e) le  modalita'  di gestione e le azioni per ridurre al minimo
gli impatti prevedibili;
      f) le relative norme tecniche.
    3.  I  quantitativi  di  materiali  utilizzabili commercialmente,
derivanti  dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione
delle  piene  o  al  risparmio  della risorsa idrica per usi plurimi,
indicati  nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono
pianificati  e  localizzati  direttamente  nel  PAE,  attraverso  una
specifica  variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione
ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 1991.