Art. 23. Attivita' estrattive 1. Il piano infraregionale delle attivita' estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attivita' estrattive. 2. Il PIAE puo' assumere, previa intesa con i comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attivita' estrattive (PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'Art. 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e con la definizione delle modalita' di attuazione al fine di assicurare una maggiore flessibilita' del sistema. In tal caso il PIAE individua, ai sensi dell'Art. 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attivita' estrattiva: a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantita' estraibili; b) la localizzazione degli impianti connessi; c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attivita' estrattiva; d) le modalita' di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate; e) le modalita' di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili; f) le relative norme tecniche. 3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 1991.