Art. 24.

Accordi con i privati per le aree destinate alle attivita' estrattive

    1.  Gli  enti  locali  possono  concludere  accordi  con soggetti
privati  allo  scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e
di  recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti
dalle  attivita' estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree
interessate  dai  poli  estrattivi  previsti  dalla pianificazione di
settore  e  sono  soggetti  alla  disciplina di cui all'Art. 11 della
legge  7 agosto  1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).