Art. 29. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995 1. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995 e' abrogato. 2. Al comma 4 dell'Art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: «tra i rappresentanti delle province, delle aziende USL e dell'ARPA» sono aggiunte le parole «e i tre sindaci componenti il comitato di indirizzo di cui all'Art. 8.».