Art. 29.
    Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995
    1. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
abrogato.
    2.  Al  comma 4 dell'Art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995,
dopo  le  parole: «tra i rappresentanti delle province, delle aziende
USL  e dell'ARPA» sono aggiunte le parole «e i tre sindaci componenti
il comitato di indirizzo di cui all'Art. 8.».