Art. 30.

      Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 44 del 1995

    1.  Dopo  la  lettera  t-bis) del comma 1 dell'Art. 5 della legge
regionale n. 44 del 1995, e' aggiunta la seguente:
    «t-ter)  gestire  il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche
della  regione,  nell'ambito  degli indirizzi forniti dalla Regione e
degli accordi definiti con gli enti proprietari.».