Art. 30. Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 44 del 1995 1. Dopo la lettera t-bis) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 44 del 1995, e' aggiunta la seguente: «t-ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari.».