Art. 31. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 44 del 1995 1. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n. 44 del 1995, e' sostituita dalla seguente: «a) il programma triennale e annuale delle attivita';» e la lettera e) del comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n. 44 del 1995 e' abrogata. 2. Il comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato tecnico di cui all'Art. 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e' valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al comitato di indirizzo di cui all'Art. 8 ed alla giunta regionale secondo le rispettive competenze.».