Art. 31.

      Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 44 del 1995

    1. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n.
44 del 1995, e' sostituita dalla seguente: «a) il programma triennale
e  annuale  delle attivita';» e la lettera e) del comma 2 dell'Art. 6
della legge regionale n. 44 del 1995 e' abrogata.
    2. Il comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Il  Comitato  tecnico  di cui all'Art. 2 predispone gli atti
istruttori  occorrenti  all'esercizio  delle  funzioni  di controllo,
vigilanza  e' valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al comitato
di  indirizzo  di  cui all'Art. 8 ed alla giunta regionale secondo le
rispettive competenze.».