Art. 32. Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: «programma annuale di attivita';» sono sostituite dalle seguenti: «programma triennale e annuale delle attivita'.». 2. La lettera d) del comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituita dalla seguente: «d) tre sindaci, o loro delegati, designati dai sindaci componenti la Conferenza regione-autonomie locali di cui all'Art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).». 3. Al comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza del mandato elettivo».