Art. 32.

      Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995

    1.  Alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale
n.  44  del  1995  le  parole: «programma annuale di attivita';» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «programma  triennale  e  annuale delle
attivita'.».
    2. La lettera d) del comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n.
44 del 1995 e' sostituita dalla seguente:
      «d)  tre  sindaci,  o  loro  delegati,  designati  dai  sindaci
componenti  la Conferenza regione-autonomie locali di cui all'Art. 25
della  legge  regionale  21 aprile  1999,  n.  3 (Riforma del sistema
regionale e locale).».
    3.  Al  comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995,
le  parole:  «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla
scadenza del mandato elettivo».