Art. 33. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 44 del 1995 1. Il comma 7 dell'Art. 9 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito dal seguente: «7. Al direttore generale, al direttore tecnico e al direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i direttori generali della giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).». 2. Dopo il comma 7 dell'Art. 9 della legge regionale n. 44 del 1995, e' aggiunto il seguente: «7-bis. La valutazione annuale del direttore generali dell'ARPA e' effettuata dalla giunta regionale».