Art. 33.

      Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 44 del 1995

    1. Il comma 7 dell'Art. 9 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
    «7.  Al  direttore  generale, al direttore tecnico e al direttore
amministrativo   si   applica   il   trattamento  normativo  previsto
rispettivamente  per  i  direttori  generali  della  giunta  e  per i
dirigenti  della  Regione  ai sensi della legge regionale 26 novembre
2001,  n.  43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).».
    2.  Dopo  il  comma 7 dell'Art. 9 della legge regionale n. 44 del
1995, e' aggiunto il seguente:
    «7-bis.  La  valutazione annuale del direttore generali dell'ARPA
e' effettuata dalla giunta regionale».