Art. 35.

   Sostituzione dell'Art. 12 della legge regionale n. 44 del 1995

    1.  L'Art.  12 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  12 (Programma triennale e annuale delle attivita). - 1. Il
programma  triennale  e  annuale  delle  attivita' definisce le linee
strategiche  dell'attivita'  dell'ARPA,  ed e' adottato dal direttore
generale.
    2.  La  struttura  e  le  articolazioni del programma triennale e
annuale  delle  attivita',  a  livello  regionale e provinciale, sono
definite dal regolamento di cui all'Art. 11.
    3.  Il  programma  triennale  e annuale delle attivita' contiene,
anche, le prestazioni che ARPA e' tenuta a fornire alla Regione ed al
sistema  delle  autonomie  locali  in  relazione  a  quanto  previsto
nell'accordo di programma di cui all'Art. 3.».