Art. 35. Sostituzione dell'Art. 12 della legge regionale n. 44 del 1995 1. L'Art. 12 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Programma triennale e annuale delle attivita). - 1. Il programma triennale e annuale delle attivita' definisce le linee strategiche dell'attivita' dell'ARPA, ed e' adottato dal direttore generale. 2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attivita', a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'Art. 11. 3. Il programma triennale e annuale delle attivita' contiene, anche, le prestazioni che ARPA e' tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'Art. 3.».