Art. 40.

   Sostituzione dell'Art. 18 della legge regionale n. 44 del 1995

    1.  L'Art.  18 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  18  (Coordinamento  con  l'agenzia europea per l'ambiente,
l'APAT  e  gli  altri istituti operanti nel settore). - 1. La Regione
stipula  con  l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento
(CEE)   n.   1210/90  del  consiglio,  del  7 maggio  1990,  relativo
all'istituzione  dell'Agenzia  europea  dell'ambiente  e  della  rete
europea  d'informazione  e di osservazione in materia ambientale, con
l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'Art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59),  e  con  altri enti ed istituti di ricerca,
internazionali,  nazionali  e regionali, pubblici e privati, apposite
convenzioni,   finalizzate   all'espletamento  dei  compiti  e  delle
attivita' dell'ARPA.
    2.  L'ARPA  collabora  con l'Agenzia europea per l'ambiente e con
APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.».