Art. 40. Sostituzione dell'Art. 18 della legge regionale n. 44 del 1995 1. L'Art. 18 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Coordinamento con l'agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore). - 1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attivita' dell'ARPA. 2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.».