Art. 42.

          Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995

    1.  Dopo  l'Art.  26  della  legge  regionale  n.  44 del 1995 e'
aggiunto il seguente:
«Art.  26-bis  (Disposizioni transitorie per il trattamento normativo
dei   direttori   generale,   tecnico  e  amministrativo).  -  1.  Le
disposizioni  di  cui  all'Art. 9, comma 7 trovano applicazione anche
per  gli  incarichi  in  essere  all'entrata in vigore della medesima
disposizione.».