Art. 42. Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995 1. Dopo l'Art. 26 della legge regionale n. 44 del 1995 e' aggiunto il seguente: «Art. 26-bis (Disposizioni transitorie per il trattamento normativo dei direttori generale, tecnico e amministrativo). - 1. Le disposizioni di cui all'Art. 9, comma 7 trovano applicazione anche per gli incarichi in essere all'entrata in vigore della medesima disposizione.».