Art. 46. Modifica all'Art. 18-bis della legge regionale n. 25 del 1999 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 18-bis della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualita' che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attivita' di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonche' le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualita' devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d'ambito, che non puo' comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente. 1-ter. La giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all'Art. 8-sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall'agenzia. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra agenzia d'ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e' verificato annualmente dall'osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalita' e dei criteri di calcolo fissati dalla giunta regionale con proprio atto.».