Art. 46.

    Modifica all'Art. 18-bis della legge regionale n. 25 del 1999

    1.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 18-bis della legge regionale n. 25
del 1999 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis.  Nella  convenzione  per  l'affidamento del servizio sono
fissati  gli  standard  di  prestazione  e  di qualita' che i gestori
devono assicurare nello svolgimento delle attivita' di raccolta anche
differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti,
nonche'  le  penali  per  le eventuali inadempienze contrattuali. Gli
standard  di  prestazione  e  di qualita' devono essere funzionali al
raggiungimento  dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel
piano   d'ambito,   che  non  puo'  comunque  essere  inferiore  alla
percentuale stabilita dalla normativa vigente.
    1-ter.  La  giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui
all'Art.  8-sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per
la  quantificazione  e  la  finalizzazione  delle  penali  introitate
dall'agenzia.  Gli  introiti derivanti dall'applicazione delle penali
suddette,  qualora  si  riscontri  il  mancato  raggiungimento  della
percentuale   di  raccolta  differenziata  prevista  dalla  normativa
vigente,  sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e
sviluppo  della  raccolta  differenziata  medesima, individuate in un
apposito programma e concordate tra agenzia d'ambito ed ente gestore.
Il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta  differenziata  e'
verificato  annualmente dall'osservatorio regionale sui rifiuti sulla
base  delle  modalita'  e dei criteri di calcolo fissati dalla giunta
regionale con proprio atto.».