Art. 47. Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999 1. Dopo l'Art. 25-bis della legge regionale n. 25 del 1999 e' aggiunto il seguente: «Art. 25-ter (Metodo tariffario). 1. Con decreto del Presidente della giunta regionale e' stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della commissione consiliare competente. 2. Il metodo e' determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilita' dello sviluppo, della qualita' del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell'entita' dei costi di gestione e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonche' di quanto previsto dall'Art. 14, commi 4 e 4-bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). 3. Il metodo dovra' tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilita' della risorsa nel tempo e il conseguimento di un piu' elevato livello di qualita'. I suddetti fondi sono assegnati dalle agenzie d'ambito alle province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attivita' sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuita' e periodicita' dell'azione e volti al mantenimento della funzionalita' degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica. 4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.».