Art. 48.

Disposizioni   relative   all'installazione   di   infrastrutture  di
        comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

    1.   Per   l'installazione  di  infrastrutture  di  comunicazione
elettronica   per   impianti   radioelettrici  continuano  a  trovare
applicazione  senza  soluzione  di continuita' le disposizioni di cui
alla  legge  regionale  25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la
localizzazione  di impianti fissi per l'eminenza radio e televisiva e
di impianti per la telefonia mobile).