Art. 48. Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici 1. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'eminenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile).